Art. 9
In vigore dal 14 feb 1989
1. L'esecuzione di lavori di importo complessivo non superiore a 200 milioni, connessi ad opere di ricostruzione o di riparazione di immobili ai sensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, può essere affidata ad imprese iscritte nell'apposito albo tenuto dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La disposizione di cui al presente articolo si applica fino al 31 dicembre 1988.
Note all'articolo
- La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 13 comma 1) che e' prorogato al 31 dicembre 1989 il termine indicato nel presente articolo.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-9