Art. 7

In vigore dal 27 gen 1988
1. I proprietari delle unità immobiliari e dei fabbricati rurali danneggiati dall'evento sismico del 1962, che hanno presentato domanda ai sensi della legge 5 ottobre 1962, n. 1431, possono accedere ai benefici previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sulla base delle disposizioni e delle priorità di cui alle leggi regionali vigenti. L'onere è a carico e nei limiti delle disponibilità del fondo di cui all' della predetta legge n. 219 del 1981.

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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-7

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