Art. 12

In vigore dal 21 gen 1988
1. La concessione dei contributi di cui all' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, limitatamente agli interventi di riparazione o ricostruzione di immobili aventi destinazioni sia ad uso abitativo che produttivo, è disposta dal sindaco previo parere della commissione di cui all' della stessa legge n. 219 del 1981. 2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, è altresì concesso dal sindaco, su parere della commissione di cui all' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il contributo previsto per le riparazioni delle attrezzature ed il rinnovo degli arredi. La commissione stessa emana il proprio parere entro sessanta giorni dalla presentazione della richiesta. 3. Il CIPE, in sede di ripartizione del fondo previsto dall' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, individua le quote di risorse da attribuire ai comuni per il finanziamento degli interventi di cui ai commi 1 e 2, nonché quelle occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4 dell' della legge 28 ottobre 1986, n. 730. 4. Le perizie presentate entro il 31 dicembre 1986 e non approvate dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente decreto sono trasferite ai rispettivi comuni che provvederanno ai sensi dei commi 1 e 2. 5. In tutti gli altri casi previsti dall' della predetta legge n. 219 del 1981, ivi compresi gli ampliamenti e gli adeguamenti funzionali, i contributi sono definiti entro novanta giorni dalla presentazione dei progetti e della relativa documentazione dal presidente della giunta regionale anche in assenza del parere dell'apposita commissione, ove questo non sia emanato entro sessanta giorni dalla presentazione stessa. 6. COMMA SOPPRESSO DALLA LEGGE 21 GENNAIO 1988, N. 12

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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-12

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