Art. 15
In vigore dal 5 dic 1993
1. In sede di ripartizione del fondo previsto dall' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, il CIPE assegna ai comuni le somme occorrenti per provvedere, ai sensi dell', primo comma, lettera e), della stessa legge n. 219 del 1981, al recupero dei nuclei provvisori di abitazioni realizzati nei territori colpiti dal sisma del 23 luglio 1930, di cui al regio decreto-legge 3 agosto 1930, n. 1065, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 1930, n. 1906, ricompresi anche nei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile e 22 maggio 1981, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 146 del 29 maggio 1981, emanati ai sensi dell', quinto comma, del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.
1-bis. Per il recupero delle abitazioni di cui al comma 1, cedute in proprietà ai sensi dell' della legge 30 marzo 1965, n. 225, le somme già assegnate possono essere utilizzate dai comuni, anche ai sensi dello stesso , primo comma, lettera d), della legge 14 maggio 1981, n. 219, se delegati dai proprietari.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-15