Art. 16
In vigore dal 22 nov 1987
1. Il Ministro del tesoro definisce la convenzione-tipo tra gli istituti di credito ed i comuni per l'accesso ai mutui previsti nell' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, nonché per la erogazione del contributo annuale dell'8 per cento, il cui onere grava, fino a tutto il 1989, a carico del fondo di cui all' della predetta legge e per gli anni successivi, a carico del bilancio dello Stato.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-16