Art. 11

In vigore dal 22 nov 1987
1. Nelle regioni Basilicata, Campania e Puglia i prezzi delle tariffe ufficiali per la esecuzione di opere pubbliche o private di cui all', secondo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono variati in misura non superiore all'incremento del costo d'intervento annualmente determinato dal Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell', comma 1, del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, prendendo a base il prezzario in vigore al 31 dicembre 1985.
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