Art. 23

In vigore dal 14 feb 1989
1. Il termine per la presentazione delle domande relative all'assegnazione del contributo ai sensi dell' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, in favore degli abitanti del comune di Teana, riconosciuto gravemente danneggiato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 30 aprile 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 dell'11 maggio 1987, è fissato al 31 dicembre 1988.

Note all'articolo

  • La L. 10 febbraio 1989, n.48 ha disposto (con l'art. 14) che i termini per la presentazione del progetto di intervento, del comma 6-bis dell'art. 5, e dell'art. 23 del presente decreto-legge , sono fissati, rispettivamente, al 31 marzo 1989 ed al 30 giugno 1989. Decorsi inutilmente gli indicati termini gli interessati decadono dal diritto al contributo.

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-23

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