Art. 25

In vigore dal 22 nov 1987
1. All'articolo 29-bis del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, le parole: "è ripartita secondo le disposizioni dell', comma 4, del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "è ripartita secondo le disposizioni dell', comma 5, del presente decreto".
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