Art. 24 bis

In vigore dal 21 gen 1988
1. Fatta salva ogni diversa determinazione del CIPE, i comuni dichiarati gravemente danneggiati possono impegnare per la realizzazione di opere pubbliche i fondi assegnati dal CIPE ai sensi dell' della legge 14 maggio 1981, n. 219, in misura non superiore al 25 per cento. Tale misura è elevata al 35 per cento per i comuni dichiarati disastrati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-24-bis

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo