Art. 20 bis
In vigore dal 21 gen 1988
1. I primi due commi dell' della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, sono sostituiti dal seguente: 'In caso di alienazione di unità immobiliari aventi titolo ai benefici disposti dalla presente legge e ricadenti nei comuni disastrati il diritto ai contributi spettante al dante causa si trasferisce all'acquirentè.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1987-11-20;474#art-20-bis