Art. 8
AbrogatoContribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
In vigore dal 30 lug 1981 al 28 set 1981
Contribuzione aggiuntiva alla gestione speciale per l'assicurazione
invalidità, vecchiaia e superstiti dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni
A decorrere dall'anno 1981 i titolari di aziende diretto coltivatrici, coloniche o mezzadrili ed i rispettivi concedenti sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale aggiuntivo a quello dovuto per l'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, e successive modificazioni ed integrazioni, commisurate al reddito agrario relativo all'anno precedente aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale.
Detto contributo è stabilito nella misura del 16 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 32 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille.
Il contributo aggiuntivo di cui ai precedenti commi è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-29;402#art-8