Art. 7

Abrogato

Adeguamento del contributo per l'assicurazione infortuni e malattie professionali dovuto dai lavoratori autonomi ed associati dell'agricoltura

In vigore dal 30 lug 1981 al 29 mag 1982
Con effetto dal 1 gennaio 1981 la quota contributiva capitaria di cui all', secondo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevata a L. 30.000 annue ed a L. 15.000 annue per le aziende situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-29;402#art-7

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