Art. 11

Abrogato

Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli

In vigore dal 30 lug 1981 al 31 dic 2007
A decorrere dal 1 gennaio 1981 l'aliquota del contributo previsto dall'art. 20 della legge 8 agosto 1972, n. 457, a carico del datore di lavoro agricolo è ridotta dal 3 al 1,50 per cento. Con la stessa decorrenza di cui al primo comma il contributo dovuto dai datori di lavoro in agricoltura per l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria di cui all', ultimo comma, della legge 16 febbraio 1977, n. 37, è elevato dall' 1,25 al 2,75 per cento.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-29;402#art-11

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Adeguamento del contributo dovuto per la disoccupazione del settore agricolo attraverso il trasferimento di quota del contributo dovuto alla Cassa integrazione salari operai agricoli (Art. 11 Contenimento della spesa previdenziale e adeguamento delle contribuzioni.) — Testo vigente | Portale Normativo