Art. 13
AbrogatoRegolamentazione rateale dei debiti per contributi ed accessori
In vigore dal 30 lug 1981 al 28 set 1981
L'interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per i contributi ed accessori di legge dovuti dai datori di lavoro agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria è pari al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari per i casi di più favorevole trattamento, maggiorato di cinque punti, e sarà determinato con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con effetto dalla data di emanazione del decreto stesso.
Per le aziende in crisi per le quali siano stati adottati i provvedimenti previsti dalla legge 12 agosto 1977, n. 675, dalla legge 5 dicembre 1978, n. 787, e dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e limitatamente alle domande di dilazione presentate nei periodi di efficacia dei provvedimenti stessi, il tasso di interesse di dilazione è di cinque punti inferiore al tasso degli interessi attivi previsti dagli accordi interbancari di cui al primo comma.
Le dilazioni o differimenti relativi a contributi ed accessori di importo complessivo superiore a lire un miliardo ed ogni altra dilazione superiore ai ventiquattro mesi, raggiunti anche mediante successivi rinnovi, sono autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministero del tesoro. Le altre rateazioni inerenti a dilazioni o differimenti contributivi debbono essere comunicate annualmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-29;402#art-13