Art. 12

Abrogato

Adeguamento dei contributi sociali di malattia

In vigore dal 30 lug 1981 al 28 set 1981
A decorrere dal 1 gennaio 1981, i contributi per la assicurazione contro le malattie e la tubercolosi, per la tutela delle lavoratrici madri e per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani sono dovuti per gli operai agricoli applicando alle retribuzioni medie provinciali stabilite ai sensi dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, le seguenti aliquote percentuali: 1) assicurazione contro le malattie: a) per l'assistenza di malattia: il 2,50 per cento, di cui lo 0,30 a carico del lavoratore; b) per il finanziamento previsto dall', secondo comma, del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 264, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 386: lo 0,22 per cento di cui lo 0,02 a carico del lavoratore; 2) assicurazione contro la tubercolosi: lo 0,11 per cento; 3) tutela lavoratrici madri: lo 0,10 per cento; 4) assistenza agli orfani dei lavoratori italiani: lo 0,01 per cento. A decorrere dal 1 gennaio 1981 il contributo sociale di malattia dovuto per ciascun componente attivo del nucleo familiare dei coltivatori diretti, ai sensi del primo comma dell' del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è stabilito nella misura annua di L. 88.630. Tale misura è comprensiva della rivalutazione di cui all' del decreto predetto. Con la stessa decorrenza di cui al precedente comma i titolari di azienda diretto-coltivatrici sono tenuti al pagamento di un contributo aziendale di malattia aggiuntivo commisurato alla quota eccedente le prime 100.000 lire del reddito agrario relativo all'anno precedente, aggiornato con l'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi dell'art. 87 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, con decreto del Ministro delle finanze su conforme parere della commissione censuaria centrale. Detto contributo è stabilito nella misura del 15 per cento per le aziende agricole situate nei territori montani di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nonché nelle zone agricole svantaggiate delimitate ai sensi dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, e del 30 per cento per le aziende situate nei territori non montani. Non sono dovuti importi del predetto contributo inferiori a lire mille. Il contributo aggiuntivo di cui al precedente comma è versato, entro il 10 novembre di ciascun anno, al servizio per i contributi agricoli unificati a mezzo di apposito bollettino di conto corrente postale predisposto dal servizio stesso, spedito ad ogni singolo contribuente interessato. Con la stessa decorrenza dal 1 gennaio 1981 il contributo aggiuntivo aziendale dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, ai sensi dell', secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è elevato dall'l,50 al 2 per cento e sono soppressi i massimali di reddito previsto dallo stesso articolo per le predette categorie e per i liberi professionisti. Con effetto dal 1 gennaio 1980 la maggiorazione del contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa dai liberi professionisti, ai sensi dell', ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, è calcolata sul reddito derivante dall'attività professionale assoggettato ai fini dell'IRPEF relativo all'anno precedente a quello cui il contributo si riferisce.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-29;402#art-12

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