Art. 9

Adeguamento del contributo dovuto per la Cassa integrazione della gestione edilizia

In vigore dal 30 lug 1981
A decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data del 31 maggio 1981 l'aliquota dei contributi dovuti alla gestione speciale per gli operai dell'edilizia della Cassa integrazione guadagni dalle aziende industriali e artigiane dell'edilizia e affini è determinata nella misura del 4,30 per cento della retribuzione lorda imponibile.
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urn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-29;402#art-9

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