Art. 5
AbrogatoIntegrazione al trattamento minimo in funzione di limiti di reddito
In vigore dal 30 lug 1981 al 28 set 1981
L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive, esonerative ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni speciali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori, non spetta ai soggetti che posseggono redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. Per i soggetti coniugati e non separati legalmente l'integrazione al trattamento minimo non spetta qualora il reddito, cumulato con quello del coniuge, sia superiore a tre volte l'importo del trattamento minimo come sopra determinato.
Dal computo dei redditi è escluso il reddito della casa di abitazione.
Fermi restando i limiti di reddito di cui al precedente comma, nel caso di concorso di due o più pensioni dirette o di due o più pensioni ai superstiti, l'integrazione di cui al comma stesso spetta una sola volta ed è liquidata sulla pensione a carico della gestione che eroga il trattamento minimo di importo più elevato o, a parità di importo, della gestione che ha liquidato la pensione avente decorrenza più remota. Nel caso di titolarità di pensioni dirette ed ai superstiti l'integrazione al trattamento minimo è garantita sulla sola pensione diretta, semprechè non risultino superati i predetti limiti di reddito.
Per l'accertamento del reddito di cui al primo comma gli interessati devono presentare alle gestioni previdenziali di competenza la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.
Coloro che percepiscono redditi superiori ai limiti fissati nei commi precedenti, ma per un ammontare inferiore all'importo annuo dell'integrazione al trattamento minimo di pensione hanno diritto all'integrazione ridotta in misura corrispondente all'ammontare stesso.
Le pensioni aventi decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, nel caso in cui il titolare possegga redditi superiori ai limiti di cui ai precedenti commi, sono escluse dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi primo, secondo, terzo e quarto, limitatamente alla misura del trattamento minimo vigente a tale data, e sono soggette alla disciplina della perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
I titolari di pensione integrata al trattamento minimo avente decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981 hanno l'obbligo di presentare, entro i termini e con le modalità indicate dalle gestioni previdenziali di competenza, una dichiarazione da cui risulti l'ammontare annuo del reddito proprio cumulato con quello del coniuge.
Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche ai titolari di pensione integrata al trattamento minimo liquidata con decorrenza anteriore al 31 dicembre 1981, i quali superino i limiti di reddito di cui ai precedenti commi successivamente alla data predetta. In tali casi, agli interessati è attribuito l'importo del trattamento minimo vigente al 31 dicembre 1981, maggiorato degli aumenti nel frattempo maturati in base alla perequazione automatica prevista per le pensioni inferiori al trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle pensioni ai superstiti con più titolari e alle pensioni di cui al terzo comma dell'art. 14-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Chiunque compia dolosamente atti diretti a procurare a sè o ad altri la corresponsione dell'integrazione al minimo non spettante è tenuto a versare alla gestione previdenziale interessata una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita.
Nei casi in cui risulti che l'integrazione al trattamento minimo sia stata erogata sulla base di una dichiarazione non conforme al vero, ferme restando le sanzioni previste dalle leggi vigenti, l'integrazione stessa sarà annullata o rideterminata nella misura effettivamente spettante e la somma indebitamente erogata potrà essere recuperata senza tener conto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente in materia.
Le gestioni previdenziali potranno procedere al recupero sul trattamento di pensione delle somme erogate in eccedenza in sede di prima attuazione del presente decreto, anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-29;402#art-5