Art. 3
AbrogatoIncompatibilità della prosecuzione volontaria con l'iscrizione nelle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e nelle gestioni previdenziali dei liberi professionisti
In vigore dal 30 lug 1981 al 28 set 1981
L'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti non può essere proseguita volontariamente nei periodi durante i quali l'assicurato sia iscritto in una delle gestioni speciali dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori autonomi o in casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti.
Il divieto di cui al precedente comma non opera nei confronti degli assicurati che alla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
Non possono essere versati contributi volontari per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta liquidata a carico delle forme di previdenza o delle gestioni di cui al primo comma.
Il divieto di cui al comma precedente non opera nei confronti dei pensionati a carico delle casse od enti comunque denominati che gestiscono forme di previdenza per i liberi professionisti che, alla data di pubblicazione del presente decreto, siano autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza anteriore alla data predetta.
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Prourn:nir:stato:decreto.legge:1981-07-29;402#art-3