Art. 19
Comunicazione da parte degli Stati membri
In vigore dal 12 nov 2025
Comunicazione da parte degli Stati membri
1. Ogni sei anni gli Stati membri comunicano per via elettronica alla Commissione e all’AEA i dati e le informazioni seguenti:
a)
i dati relativi al monitoraggio della salute del suolo e alle valutazioni della salute del suolo effettuati in conformità degli articoli da 6 a 10 e i risultati emersi da tali esercizi;
b)
l’analisi delle tendenze della salute del suolo per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parti A, B e C, e degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D, conformemente all’;
c)
la sintesi dei progressi compiuti per quanto riguarda:
i)
il sostegno alla salute e alla resilienza del suolo, conformemente all’;
ii)
l’individuazione e l’analisi dei siti potenzialmente contaminati, la gestione dei siti contaminati e la registrazione dei siti potenzialmente contaminati e dei siti contaminati, conformemente agli articoli da 13 a 17.
Gli Stati membri presentano la prima delle relazioni di cui al primo comma entro il 17 giugno 2032.
2. Gli Stati membri e la Commissione, con il sostegno dell’AEA, assicurano che ci sia uno scambio reciproco dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e che tale scambio sia efficace e rispetti il segreto statistico. Gli Stati membri provvedono inoltre affinché la Commissione e l’AEA abbiano un accesso tempestivo ed efficace alle informazioni e ai dati contenuti nel registro di cui all’.
3. In deroga ai paragrafi 1 e 2, qualora la divulgazione di taluni dati e informazioni rechi pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale, gli Stati membri possono decidere di non comunicare o scambiare tali dati e informazioni, né di concedervi l’accesso.
4. Entro il 17 marzo 2029, gli Stati membri forniscono alla Commissione l’accesso online a quanto segue:
a)
l’elenco aggiornato dei rispettivi distretti del suolo e unità di suolo di cui all’ e le informazioni sulla relativa estensione territoriale;
b)
l’elenco aggiornato delle autorità competenti di cui all’.
5. Gli Stati membri informano la Commissione dell’esito dell’istituzione dell’approccio graduale e basato sul rischio di cui all’, della metodologia stabilita a norma dell’, paragrafo 1, e di ciò che determinano costituire un rischio inaccettabile a norma dell’, paragrafo 2.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti di esecuzione per stabilire il formato e le modalità di presentazione dei dati e delle informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d’esame di cui all’, paragrafo 2.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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