Art. 16
Valutazione del rischio in funzione del sito e gestione dei siti contaminati
In vigore dal 12 nov 2025
Valutazione del rischio in funzione del sito e gestione dei siti contaminati
1. Gli Stati membri stabiliscono la metodologia specifica per la valutazione del rischio in funzione del sito dei siti contaminati. Nel mettere a punto tale metodologia, gli Stati membri provvedono affinché si tenga conto delle fasi e dei principi di cui all’allegato V.
2. Gli Stati membri determinano ciò che costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana e per l’ambiente derivante dai siti contaminati tenendo conto delle conoscenze scientifiche esistenti, dei pareri delle autorità sanitarie, del principio di precauzione, delle specificità locali e degli usi del suolo attuali e futuri.
3. Per ciascun sito risultato contaminato a seguito di un’analisi a norma dell’ o con qualsiasi altro mezzo, gli Stati membri provvedono affinché sia effettuata una valutazione del rischio in funzione del sito per quanto riguarda l’uso del suolo attuale e pianificato, al fine di determinare se il sito contaminato presenta rischi inaccettabili per la salute umana o per l’ambiente. Se le informazioni raccolte a norma dell’ sono sufficienti per concludere che la contaminazione del suolo non costituisce un rischio inaccettabile per la salute umana o per l’ambiente o per concludere che è necessaria una bonifica del suolo, gli Stati membri possono decidere di non effettuare la valutazione del rischio in funzione del sito.
4. Sulla base dei risultati della valutazione del rischio in funzione del sito di cui al paragrafo 3, o della conclusione che è necessaria una bonifica del suolo, raggiunta conformemente a tale paragrafo, gli Stati membri garantiscono l’adozione e l’attuazione, senza indebito ritardo, delle opportune misure di riduzione del rischio per ridurre i rischi a un livello accettabile per la salute umana e per l’ambiente.
5. Quando decidono le opportune misure di riduzione del rischio, pur mirando alla decontaminazione del suolo, compresa la prevenzione di un’ulteriore contaminazione, gli Stati membri tengono conto dei costi, dei benefici, dell’efficacia, della durabilità e della fattibilità tecnica a lungo termine delle misure di riduzione del rischio disponibili. Le misure di riduzione del rischio possono consistere nelle misure di cui all’allegato IV.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di adeguare gli allegati IV e V al progresso scientifico e tecnico.
Storico versioni
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