Art. 13
Approccio graduale e basato sul rischio
In vigore dal 12 nov 2025
Approccio graduale e basato sul rischio
1. Gli Stati membri provvedono affinché i rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti da siti potenzialmente contaminati e da siti contaminati siano identificati, gestiti e mantenuti a livelli accettabili, tenendo conto dell’impatto ambientale, sociale ed economico della contaminazione del suolo e delle misure di riduzione del rischio adottate a norma dell’articolo 16, paragrafo 4. Tali rischi possono essere valutati tenendo conto dell’uso del suolo attuale e pianificato in ciascuna fase di cui al paragrafo 2 del presente articolo.
Gli Stati membri stabiliscono una gerarchia di responsabilità per determinare la parte o le parti responsabili per l’attuazione in funzione del sito di cui al paragrafo 2, lettere b) e c), del presente articolo.
2. Fatti salvi eventuali obblighi più rigorosi derivanti dal diritto dell’Unione o nazionale, entro il 17 dicembre 2029, gli Stati membri, definiscono un approccio graduale e basato sul rischio per quanto riguarda:
a)
l’individuazione dei siti potenzialmente contaminati conformemente all’articolo 14;
b)
l’analisi dei siti potenzialmente contaminati conformemente all’articolo 15;
c)
la valutazione del rischio in funzione del sito e la gestione dei siti contaminati conformemente all’articolo 16.
3. Al pubblico interessato è tempestivamente offerta l’opportunità effettiva di:
a)
trasmettere osservazioni sull’istituzione e l’applicazione concreta dell’approccio graduale e basato sul rischio di cui al paragrafo 2;
b)
fornire informazioni rilevanti per le attività di cui alla lettera a), quali dati di biomonitoraggio umano o di monitoraggio ambientale provenienti da progetti di ricerca;
c)
fornire informazioni al fine di correggere le informazioni contenute nel registro di cui all’articolo17.
Quando gli Stati membri definiscono e applicano un approccio graduale e basato sul rischio, si tiene conto delle osservazioni fornite a norma della lettera a) del presente paragrafo.
4. Ai fini del paragrafo 3, gli Stati membri provvedono affinché il pubblico riceva le informazioni pertinenti in modo tempestivo, adeguato ed efficace, anche attraverso avvisi pubblici e strumenti elettronici.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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