Art. 14
Individuazione dei siti potenzialmente contaminati
In vigore dal 12 nov 2025
Individuazione dei siti potenzialmente contaminati
1. Gli Stati membri individuano sistematicamente i siti potenzialmente contaminati sul proprio territorio.
2. Ai fini dell’individuazione dei siti potenzialmente contaminati, gli Stati membri stabiliscono un elenco delle attività potenzialmente contaminanti. Tali attività possono essere ulteriormente classificate o ordinate in base alla priorità in funzione del loro potenziale di provocare una contaminazione del suolo, sulla scorta di prove scientifiche. Nell’individuare i siti potenzialmente contaminati sul proprio territorio, gli Stati membri tengono conto dei seguenti criteri, se del caso:
a)
l’esercizio passato o attuale di un’attività potenzialmente contaminante;
b)
l’esercizio di un’attività di cui all’allegato I della direttiva 2010/75/UE;
c)
l’attività di uno stabilimento di cui alla direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (48);
d)
l’esercizio di un’attività di cui all’allegato III della direttiva 2004/35/CE;
e)
il verificarsi di un evento, di un incidente, di una catastrofe, di un disastro, di un inconveniente o di uno sversamento potenzialmente inquinanti in grado di provocare una contaminazione del suolo;
f)
le informazioni pertinenti emerse dal monitoraggio della salute del suolo effettuato a norma degli articoli da 6 a 9.
3. Gli Stati membri provvedono affinché i siti potenzialmente contaminati esistenti al 16 dicembre 2025 o prima di tale data siano identificati e debitamente iscritti nel registro di cui all’ entro il 17 dicembre 2035.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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