Art. 4

Distretti del suolo e unità di suolo

In vigore dal 12 nov 2025
Distretti del suolo e unità di suolo 1.   Gli Stati membri stabiliscono, a fini amministrativi, uno o più distretti del suolo che coprono il loro intero territorio e sono sotto la responsabilità di una o più autorità competenti designate a norma dell’. 2.   Gli Stati membri stabiliscono unità di suolo che, insieme, coprono il loro intero territorio ai fini della configurazione del monitoraggio e della presentazione di relazioni per quanto riguarda la salute del suolo entro un certo margine di errore all’interno dell’unità di suolo in questione, considerando: a) l’estensione geografica dei distretti del suolo quali stabiliti ai sensi del paragrafo 1; b) il tipo di suolo quale definito nella mappa delle regioni di suolo dell’Unione europea e dei paesi limitrofi con scala 1:5 000 000, pubblicata dall’Istituto federale delle geoscienze e delle risorse naturali (BGR), in collaborazione con il Centro comune di ricerca (JRC); c) le categorie di uso del suolo, esclusi i corpi idrici, di cui al regolamento (UE) 2018/841. 3.   Al fine di stabilire le proprie unità di suolo, gli Stati membri possono utilizzare, se disponibili a livello di Unione, nazionale o subnazionale, aggiornamenti dei dati di cui al paragrafo 2 oppure dati più dettagliati equivalenti a tali dati. Gli Stati membri possono tenere conto di dati territoriali aggiuntivi per stabilire le loro unità di suolo, come i dati relativi al clima, alle zone ambientali quali descritte nei pertinenti studi scientifici o relazioni, o ai bacini idrografici.
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