Art. 3
Definizioni
In vigore dal 12 nov 2025
Definizioni
Ai fini della presente direttiva si applicano le definizioni seguenti:
1)
«suolo»: strato più superficiale della crosta terrestre situato tra il substrato roccioso o il materiale parentale e la superficie terrestre, costituito da componenti minerali, materia organica, acqua, aria e organismi viventi;
2)
«ecosistema»: complesso dinamico formato da comunità di piante, di animali e di microorganismi e dal loro ambiente non vivente che, mediante la loro interazione, formano un’unità funzionale;
3)
«servizi ecosistemici»: i contributi diretti o indiretti degli ecosistemi ai benefici ambientali, economici, sociali, culturali e di altro tipo che le persone traggono da tali ecosistemi;
4)
«biodiversità del suolo»: la variazione della vita nel suolo, dai geni alle comunità di organismi, e i complessi ecologici di cui fanno parte, cioè complessi che spaziano dai microhabitat del suolo ai paesaggi;
5)
«salute del suolo»: le condizioni fisiche, chimiche e biologiche del suolo che ne determinano la capacità di funzionare come un sistema vivente essenziale e di fornire servizi ecosistemici;
6)
«resilienza del suolo»: la capacità del suolo di preservare le proprie funzioni e mantenere le proprie capacità di fornire servizi ecosistemici, nonché di resistere alle perturbazioni e riprendersi dalle stesse;
7)
«pratiche di gestione del suolo»: le pratiche che incidono sulle proprietà fisiche, chimiche o biologiche di un suolo;
8)
«distretto del suolo»: parte di territorio dello Stato membro da esso delimitata conformemente alla presente direttiva;
9)
«unità di suolo»: area territorialmente distinta all’interno di un distretto del suolo risultante dall’intersezione di set di dati territoriali utilizzati come fattori di omogeneità statistica all’interno di tale distretto del suolo;
10)
«descrittore del suolo»: parametro che descrive una caratteristica fisica, chimica o biologica della salute del suolo;
11)
«valutazione della salute del suolo»: valutazione dello stato di salute del suolo basata sulla misurazione o sulla stima dei valori dei descrittori del suolo;
12)
«contaminazione del suolo»: presenza nel suolo di una sostanza a un livello tale da poter nuocere, direttamente o indirettamente, alla salute umana o all’ambiente;
13)
«contaminante»: sostanza che può provocare la contaminazione del suolo o la contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale;
14)
«sito potenzialmente contaminato»: area delimitata in cui si sospetta, sulla base di prove pertinenti, una contaminazione del suolo o una contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale causata da attività antropiche da fonti puntuali;
15)
«sito contaminato»: area delimitata in cui è confermata la contaminazione del suolo o la contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale causata da attività antropiche da fonti puntuali;
16)
«terreno»: superficie terrestre non regolarmente coperta da corpi idrici;
17)
«copertura del suolo»: la copertura fisica e biologica della superficie della Terra;
18)
«impermeabilizzazione del suolo»: la copertura del suolo con materiale completamente o parzialmente impermeabile;
19)
«suolo impermeabilizzato»: superficie di suolo che è stata sottoposta a impermeabilizzazione;
20)
«rimozione del suolo»: la rimozione temporanea o a lungo termine, totale o parziale, di suolo in un’area;
21)
«deimpermeabilizzazione»: conversione di suolo impermeabilizzato in suolo non impermeabilizzato;
22)
«funzione di trasferimento»: regola matematica che consente la conversione del valore di una misurazione del suolo effettuata utilizzando una metodologia diversa da una metodologia di riferimento, nel valore che si otterrebbe utilizzando la metodologia di riferimento;
23)
«pubblico interessato»: il pubblico che risente o che probabilmente risentirà del degrado del suolo o che ha un interesse nelle procedure decisionali relative all’attuazione degli obblighi previsti dalla presente direttiva, compresi i proprietari, i gestori dei terreni e gli utilizzatori dei terreni, nonché le organizzazioni non governative che promuovono la protezione della salute umana o dell’ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dal diritto nazionale;
24)
«rigenerazione del suolo»: attività intenzionale volta a modificare le condizioni del suolo portandole da degradate a sane;
25)
«rischio»: probabilità di effetti nocivi per la salute umana o per l’ambiente derivanti dall’esposizione alla contaminazione del suolo o alla contaminazione del substrato roccioso o del materiale parentale;
26)
«analisi del suolo»: processo che può essere svolto in fasi multiple e iterative volto a valutare la presenza e i livelli di contaminanti nel suolo, nel substrato roccioso o nel materiale parentale e, se del caso, a caratterizzare e determinare l’estensione di un sito contaminato;
27)
«bonifica del suolo»: una serie di azioni che riducono, isolano o immobilizzano i contaminanti nel suolo, nel substrato roccioso o nel materiale parentale;
28)
«misure di riduzione del rischio»: misure volte a ridurre i rischi posti dai siti contaminati per la salute umana e l’ambiente tramite bonifica del suolo o tramite modifica del legame tra fonte, via di esposizione e recettore senza intervenire sulle caratteristiche della contaminazione.
Storico versioni
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