Art. 20

Informazione del pubblico

In vigore dal 12 nov 2025
Informazione del pubblico 1.   Gli Stati membri rendono pubblici i risultati generati dal monitoraggio della salute del suolo effettuato a norma dell’ e dalle valutazioni della salute del suolo effettuate conformemente all’ sotto forma di dati aggregati, e rendono pubblico il registro di cui all’. 2.   La Commissione provvede affinché il pubblico abbia accesso al portale digitale dei dati sulla salute del suolo. La Commissione pubblica l’elenco delle autorità competenti comunicato dagli Stati membri a norma dell’, paragrafo 4, lettera b). 3.   La divulgazione di qualsiasi dato e informazione prevista a norma della presente direttiva può essere rifiutata o limitata se sussistono le condizioni di cui all’ della direttiva 2003/4/CE. 4.   Laddove la Commissione o gli Stati membri usino dati riservati per produrre statistiche europee, tali dati sono protetti in conformità del regolamento (CE) n. 223/2009. La Commissione o l’AEA deve ottenere l’autorizzazione esplicita dell’autorità che ha raccolto i dati riservati prima della loro divulgazione.
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