Art. 9
Misurazioni e metodologie
In vigore dal 12 nov 2025
Misurazioni e metodologie
1. Gli Stati membri determinano il numero e l’ubicazione dei punti di campionamento applicando la metodologia stabilita nell’allegato II, parte A.
Ai fini del primo comma, la Commissione fornisce agli Stati membri le pertinenti mappe dei descrittori del suolo, i punti di campionamento iniziali e i dati pertinenti collegati ai punti di campionamento raccolti nell’ambito di precedenti indagini LUCAS sul suolo.
2. Dopo aver determinato il numero e l’ubicazione dei punti di campionamento e prima dello svolgimento dell’indagine per campione, gli Stati membri notificano alla Commissione le eventuali esigenze di sostegno in termini di campionamento e analisi del suolo sul campo nonché ogni altra esigenza relativa all’indagine per campione.
La Commissione valuta le esigenze e fissa l’opportuno livello di sostegno in coordinamento con gli Stati membri interessati.
Nel caso in cui la Commissione fornisca sostegno a norma del presente paragrafo, lo Stato membro interessato adatta di conseguenza l’indagine per campione. Lo Stato membro interessato e la Commissione definiscono in un accordo scritto le modalità pratiche relative a tale sostegno.
Nel caso in cui la Commissione fornisca sostegno per il campionamento sul campo, lo Stato membro interessato provvede affinché la Commissione possa svolgere il campionamento del suolo in situ.
3. Gli Stati membri e la Commissione, nel caso in cui quest’ultima fornisca sostegno a norma del paragrafo 2 e in conformità dell’accordo scritto di cui a tale paragrafo, terzo comma, effettuano misurazioni del suolo prelevando campioni di suolo presso i punti di campionamento di cui al paragrafo 1 e raccolgono, elaborano e analizzano i dati, secondo quanto pertinente, al fine di determinare:
a)
i valori dei descrittori del suolo elencati nell’allegato I;
b)
se del caso, i valori dei descrittori supplementari del suolo di cui all’, paragrafo 7.
Gli Stati membri sono esentati dal prelevare campioni da suoli impermeabilizzati e da zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo.
Gli Stati membri possono escludere le aree non a rischio di salinizzazione dalla misurazione della conducibilità elettrica di cui all’allegato I, parte A, e ne informano la Commissione fornendo una spiegazione.
Il campionamento del suolo in situ è realizzato in conformità dei criteri minimi per la metodologia relativa alle indagini per campione sul campo di cui all’allegato II, parte A, punto 2.
Per i descrittori della contaminazione del suolo di cui all’allegato I, parte C, gli Stati membri possono limitare i punti di campionamento a un pertinente sottoinsieme del numero totale di punti di campionamento determinati in conformità del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
Per il descrittore della perdita di biodiversità del suolo di cui all’allegato I, parte C, gli Stati membri effettuano misurazioni su almeno il 5 % del numero totale di punti di campionamento determinati in conformità del paragrafo 1, primo comma, del presente articolo.
4. A condizione che i dati siano stati raccolti nel medesimo ciclo di monitoraggio in cui è stata effettuata l’indagine per campione e in conformità delle metodologie di cui all’allegato II, parte A, punto 2, e parte B, le misurazioni del suolo che gli Stati membri devono realizzare ai sensi del paragrafo 3 del presente articolo possono consistere, se del caso, di misurazioni effettuate da:
a)
Stati membri in conformità delle reti di monitoraggio del suolo e indagini sul suolo nazionali o subnazionali esistenti;
b)
Stati membri in conformità del diritto dell’Unione e internazionale;
c)
attori privati, organizzazioni di ricerca e altre parti, se disponibili.
Per l’effettuazione delle prime misurazioni del suolo di cui al paragrafo 8, il ciclo per la raccolta dei dati di cui al primo comma del presente paragrafo inizia, nella misura in cui tali dati siano disponibili, il 16 dicembre 2024.
5. Gli Stati membri raccolgono, elaborano e analizzano i dati al fine di determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D.
6. Gli Stati membri applicano:
a)
le metodologie per determinare o stimare i valori dei descrittori del suolo stabilite nell’allegato II, parte B;
b)
i criteri metodologici minimi per determinare i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo stabiliti nell’allegato II, parte C;
c)
i requisiti eventualmente stabiliti dalla Commissione in conformità del paragrafo 13 del presente articolo.
Gli Stati membri possono applicare metodologie diverse da quelle elencate al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo purché siano disponibili funzioni di trasferimento convalidate, come richiesto nell’allegato II, parte B, quarta colonna.
7. Gli Stati membri provvedono a che i laboratori o i contraenti dei laboratori che realizzano le misurazioni del suolo che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3 attuino pratiche del sistema di gestione della qualità conformi alla norma EN ISO/IEC 17025 o ad altre norme equivalenti accettate a livello di Unione o internazionale, dispongano di personale qualificato adeguatamente formato e abbiano accesso all’infrastruttura, all’attrezzatura e ai prodotti necessari per effettuare le misurazioni del suolo.
Nel valutare la conformità alle pratiche del sistema di gestione della qualità, gli Stati membri possono ritenere sufficiente l’accreditamento per una qualsiasi delle metodologie tese a determinare i valori dei descrittori del suolo di cui all’allegato II, parte B.
Gli Stati membri provvedono a che i laboratori o i contraenti dei laboratori che realizzano le misurazioni del suolo che devono essere effettuate dagli Stati membri ai sensi del paragrafo 3 dimostrino le loro competenze relativamente all’analisi dei pertinenti misurandi attraverso:
a)
la partecipazione a programmi di prove di valutazione che riguardano i metodi di analisi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio del suolo, se disponibile;
b)
l’analisi di materiali di riferimento rappresentativi dei campioni di suolo raccolti che contengono appropriati livelli di concentrazione, se disponibile.
Qualora la Commissione effettui misurazioni del suolo in conformità dei paragrafi 3 e 4, il presente paragrafo si applica alla Commissione.
8. Gli Stati membri e la Commissione, nel caso in cui quest’ultima fornisca sostegno a norma del paragrafo 2, provvedono affinché le prime misurazioni del suolo siano effettuate entro il 17 dicembre 2030.
9. Gli Stati membri provvedono affinché siano effettuate nuove misurazioni del suolo ogni sei anni durante una campagna di campionamento o come parte di un programma di campionamento continuo durante il pertinente periodo di sei anni.
10. In deroga al paragrafo 9 del presente articolo, gli Stati membri possono decidere, prima della seconda e delle successive campagne di campionamento, di non effettuare nuove misurazioni del suolo per un descrittore del suolo, in parte o in tutto il loro territorio, se è ragionevole e giustificato prevedere che, sulla base dei dati raccolti in precedenza ai sensi del presente articolo e degli , e di prove scientifiche, tra cui modelli predittivi basati su un quantitativo di dati sul campo statisticamente significativo in termini di copertura geografica e temporale, dall’ultimo ciclo di monitoraggio il valore del descrittore del suolo in questione non sia cambiato in maniera significativa per quanto riguarda l’incertezza della misurazione. Gli Stati membri notificano alla Commissione tutte le decisioni di questo tipo senza indebito ritardo.
La deroga di cui al primo comma non si applica all’effettuazione di misurazioni del suolo in relazione allo stesso descrittore nel corso di due campagne di campionamento consecutive.
11. Per ciascun ciclo di monitoraggio, gli Stati membri conservano il sottoinsieme rappresentativo di campioni di suolo in appositi archivi del suolo per la durata di almeno due cicli di monitoraggio. Gli Stati membri possono decidere di non conservare i campioni di suolo provenienti dalle loro regioni ultraperiferiche.
Nel caso in cui conservino campioni di suolo in appositi archivi del suolo, gli Stati membri determinano le condizioni di accesso a tali campioni di suolo e di uso degli stessi.
Nel caso in cui gli Stati membri decidano di trasferire un sottoinsieme rappresentativo dei loro campioni di suolo all’apposito archivio del suolo della Commissione, la Commissione provvede a tale trasferimento. Gli Stati membri e la Commissione definiscono le modalità pratiche relative al trasferimento di tali campioni di suolo e le condizioni di accesso a tali campioni e di uso degli stessi. La Commissione trasmette agli Stati membri i risultati di ulteriori controlli dei pertinenti parametri o di future analisi di nuovi parametri emergenti. La Commissione conserva i campioni di suolo in conformità del suo protocollo di archiviazione.
12. Gli Stati membri provvedono affinché i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo siano aggiornati almeno ogni tre anni sulla base delle informazioni disponibili.
13. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’ al fine di modificare l’allegato II, parte B, per adeguare al progresso scientifico e tecnico le metodologie di riferimento ivi menzionate, in particolare qualora i valori dei descrittori del suolo possano essere determinati mediante prodotti di telerilevamento del suolo di cui all’, paragrafo 4.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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