Art. 10

Valutazione della salute del suolo

In vigore dal 12 nov 2025
Valutazione della salute del suolo 1.   Gli Stati membri valutano la salute del suolo in tutti i loro distretti del suolo e unità di suolo associate sulla base dei dati raccolti nell’ambito del monitoraggio del suolo di cui agli articoli da 6 a 9 per ciascuno dei descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parti A e B. Gli Stati membri provvedono affinché le valutazioni della salute del suolo siano effettuate ogni sei anni e affinché la prima valutazione della salute del suolo sia effettuata entro il 17 dicembre 2031. 2.   La salute del suolo è valutata in ordine a ogni aspetto di degrado del suolo utilizzando i valori obiettivo sostenibili non vincolanti e i valori guida operativi per il relativo criterio di sanità del suolo stabilito in conformità dell’, paragrafi 2, 5 e 6. 3.   Gli Stati membri analizzano i valori per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parte C, al fine di accertare l’esistenza di una perdita critica di servizi ecosistemici, tenendo conto dei dati pertinenti e delle conoscenze scientifiche disponibili. Gli Stati membri analizzano i valori degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D, al fine di valutare l’impatto dell’impermeabilizzazione del suolo e della rimozione del suolo sulla perdita di servizi ecosistemici e sugli obiettivi stabiliti a norma del regolamento (UE) 2018/841. 4.   Gli Stati membri possono individuare miglioramenti per ciascun descrittore del suolo elencato nell’allegato I, parti A, B e C. 5.   La buona condizione di un descrittore di cui all’allegato I, parti A e B, si considera raggiunta quando è raggiunto il valore obiettivo sostenibile non vincolante. Gli Stati membri fissano un intervallo di valori per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parti A e B, che costituiscono condizioni moderate e condizioni cattive rispetto ai valori guida operativi. Solo l’intervallo di condizioni moderate può essere nullo. 6.   Sulla base delle valutazioni della salute del suolo effettuate a norma del presente articolo, le autorità competenti di cui all’, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individuano in ciascun distretto del suolo le zone in cui i singoli criteri di sanità del suolo non sono soddisfatti e per cui è necessario un sostegno per la salute e la resilienza del suolo in conformità dell’ e ne informano il pubblico, a livello aggregato, in conformità dell’. I dati di monitoraggio, i risultati delle valutazioni della salute del suolo e l’analisi di cui al paragrafo 3 del presente articolo informano l’elaborazione dei programmi, dei piani, degli obiettivi e delle misure elencati nell’allegato III. 7.   Al fine di contribuire al miglioramento della salute del suolo, le autorità competenti di cui all’, se del caso in coordinamento con le autorità locali, regionali e nazionali, individuano in ciascun distretto del suolo le zone con un elevato potenziale di miglioramento della salute del suolo tramite deimpermeabilizzazione o rigenerazione del suolo. Il potenziale delle zone di suolo impermeabilizzato e di zone che sono state sottoposte a rimozione del suolo è valutato sulla base della fattibilità tecnica, dell’efficienza dal punto di vista dei costi e del livello raggiungibile di miglioramento della salute del suolo. 8.   In aggiunta agli obblighi stabiliti dall’ e conformemente al diritto nazionale, su richiesta dei proprietari e dei gestori di terreni interessati, gli Stati membri comunicano loro i dati sulla salute del suolo di cui agli articoli da 6 a 9 e i risultati delle valutazioni della salute del suolo effettuate conformemente al presente articolo, in particolare a sostegno della consulenza basata su dati scientifici di cui all’, paragrafo 1, lettera a).
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