Art. 7
Descrittori del suolo, criteri di sanità del suolo e indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo
In vigore dal 12 nov 2025
Descrittori del suolo, criteri di sanità del suolo e indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo
1. Nel monitorare e valutare la salute del suolo, gli Stati membri si avvalgono dei descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parti A, B e C.
Nel monitorare l’impermeabilizzazione del suolo e la rimozione del suolo, gli Stati membri si avvalgono degli indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo elencati nell’allegato I, parte D.
2. Nel valutare la salute del suolo, gli Stati membri si avvalgono dei criteri di sanità del suolo che consistono di:
a)
valori obiettivo sostenibili non vincolanti elencati nell’allegato I, parti A e B; e
b)
valori guida operativi stabiliti conformemente al paragrafo 6.
3. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di contaminanti organici per il descrittore del suolo relativo alla contaminazione del suolo di cui all’allegato I, parte B. A tal fine, gli Stati membri possono tenere conto dell’elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui all’.
4. Gli Stati membri stabiliscono un elenco di contaminanti per i descrittori del suolo relativi alla contaminazione del suolo di cui all’allegato I, parte C, compresi i pesticidi, i loro metaboliti e le sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS), che rappresentano il rischio più elevato per la salute umana e l’ambiente, tenendo conto dell’elenco indicativo di contaminanti del suolo di cui all’ nonché delle relative informazioni, se disponibili, su quanto segue:
a)
la tossicità del contaminante del suolo;
b)
la persistenza e la mobilità del contaminante del suolo;
c)
le possibili fonti e l’occorrenza del contaminante del suolo;
d)
i dati quantitativi relativi a produzione, uso, consumo o volumi di vendita delle sostanze coinvolte negli Stati membri interessati;
e)
i dati di biomonitoraggio umano provenienti da progetti di ricerca, nonché la presenza di contaminanti nelle matrici ambientali.
5. Gli Stati membri stabiliscono i valori obiettivo sostenibili non vincolanti per i descrittori del suolo elencati nell’allegato I, parte B, conformemente alle disposizioni di cui all’allegato I, parte B, terza colonna.
6. Gli Stati membri stabiliscono uno o più valori guida operativi per ciascun descrittore del suolo di cui all’allegato I, parti A e B, che riflettono i livelli di degrado del suolo sulla base dei quali è necessario un sostegno per la salute del suolo e la resilienza del suolo in conformità dell’.
Gli Stati membri possono fissare il valore guida operativo per uno o più descrittori del suolo allo stesso livello del valore obiettivo sostenibile non vincolante per tali descrittori del suolo.
7. Gli Stati membri possono stabilire descrittori del suolo e indicatori di impermeabilizzazione del suolo e di rimozione del suolo supplementari rispetto a quelli elencati nell’allegato I.
8. Gli Stati membri informano la Commissione quando stabiliscono o adattano descrittori del suolo, indicatori di impermeabilizzazione del suolo o di rimozione del suolo e i criteri di sanità del suolo conformemente ai paragrafi da 2 a 8.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dir:2025:2360:oj#art-7