Art. 18
Finanziamento dell’Unione
In vigore dal 12 nov 2025
Finanziamento dell’Unione
Data la priorità intrinseca attribuita all’istituzione del monitoraggio del suolo, alla resilienza del suolo e alla gestione dei siti contaminati, l’attuazione della presente direttiva è sostenuta da programmi finanziari dell’Unione conformemente alle rispettive norme e condizioni applicabili.
La Commissione valuta l’eventuale divario tra i finanziamenti dell’Unione disponibili e le esigenze di finanziamento necessarie per sostenere gli Stati membri nell’attuazione della presente direttiva, prestando particolare attenzione alle esigenze di monitoraggio ambientale.
Nell’attuazione della presente direttiva, la Commissione e gli Stati membri sono incoraggiati ad avvalersi di risorse finanziarie provenienti da fonti adeguate, compresi i fondi dell’Unione, nazionali, regionali e locali, per finanziare azioni incentrate sulla protezione, la resilienza e la rigenerazione del suolo.
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