Art. 17
Registro
In vigore dal 12 nov 2025
Registro
1. Entro il 17 dicembre 2029 gli Stati membri istituiscono e mantengono, conformemente al paragrafo 2, un registro dei siti potenzialmente contaminati e di quelli contaminati determinati in conformità del presente capo.
2. Il registro contiene i dati e le informazioni di cui all’allegato VI, tranne i dati e le informazioni la cui divulgazione recherebbe pregiudizio alla sicurezza pubblica o alla difesa nazionale.
3. Gli Stati membri gestiscono o supervisionano il registro e provvedono affinché sia regolarmente riesaminato e aggiornato.
4. Gli Stati membri rendono pubblici, a titolo gratuito, il registro nonché i dati e le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo. L’autorità competente può rifiutare o limitare la divulgazione di dati e informazioni se sussistono le condizioni di cui all’ della direttiva 2003/4/CE.
Il registro è messo a disposizione sotto forma di base di dati territoriali georeferenziati online.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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