Art. 32
Abrogazione e disposizioni transitorie
In vigore dal 27 nov 2024
Abrogazione e disposizioni transitorie
1. La direttiva 91/271/CEE, come modificata dagli atti di cui all’allegato VII, parte A, della presente direttiva, è abrogata a decorrere dal 1o agosto 2027, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno delle direttive di cui all’allegato VII, parte B, della presente direttiva.
2. In relazione a Mayotte, l’, paragrafo 1, e l’, paragrafo 1, della presente direttiva, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2030 e l’, paragrafo 2, e l’, paragrafo 3, della presente direttiva, si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2040.
L’, paragrafo 1 bis, primo trattino, e l’, paragrafo 1 bis, primo trattino, della direttiva 91/271/CEE continuano ad applicarsi fino al 30 dicembre 2030.
3. Per gli scarichi di acque reflue urbane trattati da impianti di trattamento di acque reflue urbane che trattano carichi di 150 000 a.e. o più, l’ della direttiva 91/271/CEE del Consiglio continua ad applicarsi:
a)
fino al 31 dicembre 2033 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 1o gennaio 2025;
b)
fino al 31 dicembre 2036 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2033;
c)
fino al 31 dicembre 2039 per impianti di trattamento di acque reflue urbane che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’, paragrafo 1, della presente direttiva entro il 31 dicembre 2036.
Fatto salvo il primo comma, per gli scarichi di acque reflue urbane provenienti da agglomerati di 10 000 a.e. o più l’ della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi:
a)
fino al 31 dicembre 2033 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 1o gennaio 2025;
b)
fino al 31 dicembre 2036 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2033;
c)
fino al 31 dicembre 2039 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2036;
d)
fino al 31 dicembre 2045 per gli agglomerati che non sono tenuti a ottemperare alle prescrizioni dell’, paragrafo 3, della presente direttiva, entro il 31 dicembre 2039;
e)
fino al 31 dicembre 2053 per gli agglomerati ai quali si applica la deroga di cui all’, paragrafo 4, della presente direttiva.
4. L’ della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi fino al 30 dicembre 2037 ad agglomerati di tra 2 000 a.e. e 10 000 a.e. che scaricano in acque costiere e applicano un trattamento adeguato conformemente all’ di tale direttiva al 1o gennaio 2025.
5. L’ della direttiva 91/271/CEE continua ad applicarsi fino al 30 dicembre 2037 ad agglomerati di tra che scaricano in zone meno sensibili e applicano un trattamento meno rigoroso conformemente all’ di tale direttiva al 1o gennaio 2025.
6. L’, paragrafo 4, della direttiva 91/271/CEE si applica agli Stati membri fino al 31 dicembre 2028.
7. L’ della direttiva 91/271/CEE e la decisione di esecuzione della Commissione 2014/431/UE (44) si applicano agli Stati membri fino al 1o gennaio 2028.
8. I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VIII.
Storico versioni
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