Art. 30

Valutazione

In vigore dal 27 nov 2024
Valutazione 1.   Entro il 31 dicembre 2033 ed entro il 31 dicembre 2040 la Commissione effettua una valutazione della presente direttiva basata in particolare sugli elementi seguenti: a) l’esperienza acquisita con l’attuazione della presente direttiva; b) le serie di dati di cui all’, paragrafo 1; c) i pertinenti dati scientifici, analitici ed epidemiologici, compresi i risultati di progetti di ricerca finanziati dall’Unione; d) le raccomandazioni dell’OMS, ove disponibili. Tale valutazione contiene almeno un’analisi degli elementi seguenti: a) l’appropriatezza dei parametri per la salute pubblica di cui all’, paragrafo 1, che devono essere monitorati dagli Stati membri; b) il valore aggiunto del monitoraggio obbligatorio di parametri specifici per la salute pubblica; c) l’eventuale necessità di adeguare l’elenco dei prodotti oggetto di responsabilità estesa del produttore alla luce dell’evoluzione della gamma di prodotti immessi sul mercato, dell’avanzamento delle conoscenze sulla presenza di microinquinanti nelle acque reflue urbane, sui relativi effetti sull’ambiente e sulla salute pubblica, dei dati ottenuti grazie ai nuovi obblighi di monitoraggio dei microinquinanti ai punti di ingresso e ai punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nonché un’analisi della necessità di rivedere le condizioni per l’esenzione dalla responsabilità estesa del produttore di cui all’, paragrafo 2, lettera a); d) il valore aggiunto e l’adeguatezza di richiedere piani nazionali obbligatori di riutilizzo dell’acqua che includano obiettivi e misure nazionali tenendo conto dell’evoluzione delle politiche e della normativa dell’Unione in materia di gestione idrica; e) l’obiettivo della neutralità energetica al fine di analizzare la fattibilità tecnica ed economica e i vantaggi in materia di ambiente e clima per conseguire un maggiore livello di autonomia energetica del settore; f) le possibilità di misurare le emissioni dirette e indirette di gas a effetto serra prodotte dal settore delle acque reflue urbane, comprese le emissioni di gas a effetto serra diverse da quelle di cui all’, paragrafo 1, lettera d), e di stabilire requisiti per le misurazioni effettive in relazione al monitoraggio, tenendo conto delle metodologie più recenti di misurazione delle emissioni di gas a effetto serra del settore delle acque reflue urbane stabilite dal Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico; g) i possibili impatti sul funzionamento del mercato interno delle aliquote di contributo potenzialmente diverse per i produttori fissate dagli Stati membri e di cui all’, paragrafo 1; h) la fattibilità e l’adeguatezza dello sviluppo di un sistema di responsabilità estesa del produttore per i prodotti che generano PFAS e microplastiche nelle acque reflue urbane, sulla base in particolare dei dati di monitoraggio di cui all’ su PFAS, e microplastiche ai punti di ingresso e ai punti di scarico degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane; i) la possibilità del settore del trattamento delle acque reflue urbane di conseguire la neutralità climatica e il tempo necessario per conseguirla; j) la fattibilità e l’appropriatezza di fissare tassi minimi di riutilizzo e riciclaggio a livello dell’Unione per l’azoto proveniente dai fanghi o dalle acque reflue urbane, o da entrambi. La Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni una relazione sui principali risultati della valutazione di cui al primo comma, accompagnata, qualora la Commissione lo ritenga opportuno, da pertinenti proposte legislative. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione le informazioni necessarie per la preparazione della relazione di cui al paragrafo 1, secondo comma.
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