Art. 91
Modifica della direttiva (UE) 2017/1132
In vigore dal 27 nov 2024
Modifica della direttiva (UE) 2017/1132
La direttiva (UE) 2017/1132 è modificata come segue:
1)
all’, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
«3. Gli Stati membri garantiscono che l’, l’, paragrafo 1, l’, paragrafi 1, 2 e 3, l’, paragrafo 2, primo comma, e gli articoli da 72 a 75 e gli della presente direttiva non si applichino in caso di applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (*13), al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio (*14) o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*15).
(*13) Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190)."
(*14) Regolamento (UE) 2021/23 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un quadro di risanamento e risoluzione delle controparti centrali e recante modifica dei regolamenti (UE) n. 1095/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2015/2365 e delle direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 (GU L 22 del 22.1.2021, pag. 1)."
(*15) Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj).»;"
2)
l’articolo 86 bis è modificato come segue:
a)
al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1.»
;
b)
al paragrafo 4, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’, paragrafo 1, punto 101), della direttiva 2014/59/UE, all’, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23 o all’, punto 79), della direttiva (UE) 2025/1.»
;
3)
all’, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli Stati membri garantiscono che il presente capo non si applichi alle società che sono soggette all’applicazione di strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1.»
;
4)
l’articolo 120 è modificato come segue:
a)
al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1.»
;
b)
al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’, paragrafo 1, punto 101), della direttiva 2014/59/UE, all’, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23 o all’, punto 79), della direttiva (UE) 2025/1.»
;
5)
l’articolo 160 bis è modificato come segue:
a)
al paragrafo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
«b)
la società è sottoposta a strumenti, poteri e meccanismi di risoluzione di cui al titolo IV della direttiva 2014/59/UE, al titolo V del regolamento (UE) 2021/23 o al titolo III della direttiva (UE) 2025/1.»
;
b)
al paragrafo 5, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c)
sono sottoposte a misure di prevenzione della crisi quali definite all’, paragrafo 1, punto 101), della direttiva 2014/59/UE, all’, punto 48), del regolamento (UE) 2021/23 o all’, punto 79), della direttiva (UE) 2025/1.».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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