Art. 68
Restrizioni applicabili ad altre procedure
In vigore dal 27 nov 2024
Restrizioni applicabili ad altre procedure
1. Fatto salvo l’, paragrafo 2, secondo comma, gli Stati membri assicurano che, nei confronti di un’impresa soggetta a risoluzione o di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), per cui è stato accertato il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, non sia avviata una procedura ordinaria di insolvenza tranne che su iniziativa dell’autorità di risoluzione e che la decisione di avviare una procedura ordinaria di insolvenza per un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), sia adottata unicamente con il consenso dell’autorità di risoluzione.
2. Ai fini del paragrafo 1 gli Stati membri assicurano che:
a)
le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione ricevano notifica senza indugio in merito a domande di apertura di una procedura ordinaria di insolvenza in relazione a un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), indipendentemente dal fatto che tale impresa o soggetto siano soggetti a risoluzione o che sia stata resa pubblica una decisione a norma dell’, paragrafi 3 e 4;
b)
si decida sulla domanda di apertura della procedura ordinaria di insolvenza soltanto se le notifiche di cui alla lettera a) sono state effettuate e si verifica una delle situazioni seguenti:
i)
l’autorità di risoluzione ha notificato alle autorità competenti per la procedura ordinaria di insolvenza che non intende avviare un’azione di risoluzione in relazione al soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e);
ii)
è scaduto un termine di sette giorni a decorrere dalla data in cui sono state effettuate le notifiche di cui alla lettera a).
3. Fatte salve tutte le restrizioni all’opponibilità dei diritti di garanzia imposte a norma dell’, gli Stati membri provvedono a che, ove necessario per l’effettiva applicazione degli strumenti di risoluzione e l’effettivo esercizio dei poteri di risoluzione, le autorità di risoluzione possano chiedere al giudice la sospensione, per un congruo periodo in funzione dell’obiettivo perseguito, di qualsiasi azione o procedimento giudiziari di cui un’impresa soggetta a risoluzione è o diventa parte.
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