Art. 79

Cooperazione con le autorità di paesi terzi

In vigore dal 27 nov 2024
Cooperazione con le autorità di paesi terzi 1.   Il presente articolo si applica in relazione alla cooperazione con i paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige un accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1. Si applica anche dopo l’entrata in vigore di tale accordo internazionale, se tale accordo non disciplina la materia trattata nel presente articolo. 2.   L’EIOPA può concludere accordi quadro di cooperazione non vincolanti con le autorità pertinenti dei paesi terzi. Gli accordi quadro di cooperazione stabiliscono, tra le autorità che ne sono parte, procedure e modalità per lo scambio delle informazioni necessarie e la cooperazione per l’esecuzione di alcuni o tutti i compiti seguenti ovvero per l’esercizio di alcuni o tutti i poteri seguenti in relazione alle imprese di assicurazione o di riassicurazione o ai relativi gruppi: a) elaborazione dei piani di risoluzione in conformità degli articoli da 9 a 12 e obblighi analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi; b) valutazione della possibilità di risoluzione di tali imprese di assicurazione e di riassicurazione e gruppi, in conformità degli , e obblighi analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi; c) esercizio del potere di affrontare o rimuovere gli impedimenti alla possibilità di risoluzione, a norma degli , e poteri analoghi previsti dal diritto dei pertinenti paesi terzi; d) applicazione delle misure preventive a norma dell’articolo 141 della direttiva 2009/138/CE e poteri analoghi previsti dal diritto del paese terzo pertinente; e) applicazione degli strumenti di risoluzione ed esercizio dei poteri di risoluzione e poteri analoghi a disposizione delle autorità pertinenti dei paesi terzi. 3.   Se del caso, le autorità di vigilanza o di risoluzione possono concludere accordi di cooperazione con le pertinenti autorità dei paesi terzi in linea con l’accordo quadro dell’EIOPA di cui al paragrafo 2. 4.   Gli Stati membri notificano all’EIOPA gli accordi di cooperazione conclusi dalle autorità di risoluzione e dalle autorità di vigilanza in conformità del presente articolo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-79

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo