Art. 77

Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi

In vigore dal 27 nov 2024
Diritto di rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi L’autorità di risoluzione può rifiutare il riconoscimento o l’esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi a norma dell’ se ritiene che: a) la procedura di risoluzione del paese terzo abbia effetti negativi sulla stabilità finanziaria dello Stato membro in cui è basata l’autorità di risoluzione ovvero che la procedura abbia effetti negativi sulla stabilità finanziaria in un altro Stato membro; b) un’azione autonoma di risoluzione a norma dell’ in relazione a una succursale nell’Unione di un’impresa di un paese terzo sia necessaria per conseguire uno o più obiettivi della risoluzione; c) i creditori non riceverebbero, in base alla procedura di risoluzione del paese terzo, lo stesso trattamento degli omologhi del paese terzo aventi diritti giuridici analoghi; d) il riconoscimento o l’esecuzione della procedura di risoluzione del paese terzo abbiano concrete implicazioni di bilancio per tale Stato membro; o e) gli effetti di tale riconoscimento o esecuzione siano contrari al diritto nazionale.
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