Art. 75

Accordi con paesi terzi

In vigore dal 27 nov 2024
Accordi con paesi terzi 1.   Conformemente all’articolo 218 TFUE la Commissione può trasmettere al Consiglio proposte relative alla negoziazione, con uno o più paesi terzi, di accordi sulle modalità di cooperazione tra le autorità di risoluzione e le pertinenti autorità dei paesi terzi, compreso lo scambio di informazioni in relazione ai piani di risanamento e di risoluzione riguardanti imprese di assicurazione e di riassicurazione, imprese di assicurazione e di riassicurazione di paesi terzi e gruppi. 2.   Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano in particolare a stabilire tra le autorità di risoluzione e le autorità pertinenti dei paesi terzi procedure e modalità di cooperazione per l’esecuzione di alcuni o tutti i compiti e per l’esercizio di alcuni o tutti i poteri di cui all’. 3.   Gli Stati membri possono stipulare accordi bilaterali con un paese terzo, purché tali accordi bilaterali non siano in contraddizione con il presente titolo, in relazione alle questioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sino all’entrata in vigore di un accordo di cui al paragrafo 1 con il paese terzo interessato.
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