Art. 74
Risoluzione di gruppo che coinvolge un’impresa capogruppo
In vigore dal 27 nov 2024
Risoluzione di gruppo che coinvolge un’impresa capogruppo
1. Se l’autorità di risoluzione a livello di gruppo decide che un’impresa capogruppo di cui è responsabile soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, comunica senza indugio le informazioni di cui all’, paragrafo 2, all’autorità di vigilanza del gruppo e agli altri membri del collegio di risoluzione del gruppo in questione.
Le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza di cui all’, paragrafo 2, lettera c), possono comprendere l’attuazione di un programma di risoluzione di gruppo predisposto conformemente all’, paragrafo 7, in qualsiasi delle seguenti circostanze:
a)
le azioni di risoluzione o le misure a livello di impresa madre comunicate a norma dell’, paragrafo 2, lettera c), rendono probabile il soddisfacimento delle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, in relazione a un soggetto del gruppo in un altro Stato membro;
b)
le azioni di risoluzione o altre misure unicamente a livello di impresa madre non sono sufficienti a stabilizzare la situazione ovvero è poco probabile che possano garantire un risultato ottimale;
c)
le autorità di risoluzione hanno stabilito che una o più imprese figlie di cui sono responsabili soddisfano le condizioni di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3;
d)
le azioni di risoluzione o altre misure a livello di gruppo porteranno vantaggio alle imprese figlie del gruppo in modo tale da rendere opportuno un programma di risoluzione di gruppo.
2. Qualora le azioni o misure proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo non includano un programma di risoluzione di gruppo, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo adotta una decisione dopo avere consultato i membri del collegio di risoluzione.
3. Qualora le azioni o misure proposte dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo includano un programma di risoluzione di gruppo, quest’ultimo assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le imprese figlie oggetto del programma di risoluzione di gruppo.
Su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’EIOPA può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
4. Un’autorità di risoluzione che è in disaccordo o si discosta dal programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo o che ritiene, per motivi di stabilità finanziaria, di dover adottare azioni di risoluzione autonome o misure indipendenti diverse da quelle proposte nel programma di risoluzione di gruppo in relazione a un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e):
a)
espone dettagliatamente i motivi del disaccordo o per discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo;
b)
notifica all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo i motivi di cui alla lettera a);
c)
informa l’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo in merito alle azioni o misure che intende adottare.
Nell’esporre i motivi del disaccordo, l’autorità di risoluzione interessata tiene debito conto dei piani di risoluzione di gruppo, del potenziale impatto delle azioni di risoluzione o delle misure indipendenti che adotterà sulla stabilità finanziaria, sulle risorse di bilancio, sui sistemi di garanzia delle assicurazioni e su qualsiasi meccanismo di finanziamento negli Stati membri interessati e del potenziale effetto di tali azioni di risoluzione o altre misure su altre parti del gruppo.
5. Le autorità di risoluzione che concordano con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo possono giungere a una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante i soggetti del gruppo nei rispettivi Stati membri senza la partecipazione delle autorità di risoluzione dissenzienti.
6. Le decisioni congiunte di cui al paragrafo 3 o 5 e le azioni di risoluzione e misure di cui al paragrafo 4 sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.
7. Le autorità eseguono tutte le azioni di risoluzione e misure di cui ai paragrafi da 1 a 6 senza indugio e tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.
8. Laddove non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia di risoluzione coordinata per tutti i soggetti del gruppo interessati.
9. Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.
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