Art. 72

Scambio di informazioni

In vigore dal 27 nov 2024
Scambio di informazioni 1.   Fatto salvo l’, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza si trasmettono a vicenda, su richiesta, tutte le informazioni pertinenti per l’esecuzione dei rispettivi compiti a norma della presente direttiva. 2.   L’autorità di risoluzione a livello di gruppo coordina il flusso di tutte le pertinenti informazioni tra le autorità di risoluzione. In particolare, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette tempestivamente alle autorità di risoluzione degli altri Stati membri tutte le informazioni pertinenti al fine di agevolare l’esecuzione dei compiti di cui all’, paragrafo 1, secondo comma, lettere da b) a h). 3.   L’autorità di risoluzione non trasmette le informazioni fornite da un’autorità di vigilanza o di risoluzione di un paese terzo a meno che tale autorità del paese terzo abbia acconsentito a tale trasmissione.
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