Art. 73
Risoluzione di gruppo che interessa un’impresa figlia del gruppo
In vigore dal 27 nov 2024
Risoluzione di gruppo che interessa un’impresa figlia del gruppo
1. L’autorità di risoluzione comunica senza indugio le informazioni di cui al paragrafo 2 all’autorità di risoluzione a livello di gruppo, se diversa, all’autorità di vigilanza del gruppo e ai membri del collegio di risoluzione interessato se:
a)
l’autorità di risoluzione decide che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che è un’impresa figlia di un gruppo, è in dissesto o a rischio di dissesto; o
b)
l’autorità di risoluzione è stata informata dall’autorità di vigilanza che è stata adottata una decisione secondo cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che è un’impresa figlia di un gruppo, è in dissesto o a rischio di dissesto; o
c)
un’autorità di risoluzione decide che un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), che è un’impresa figlia di un gruppo, soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3.
2. Le informazioni da comunicare a norma del paragrafo 1 sono le seguenti:
a)
la decisione che stabilisce che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è in dissesto o a rischio di dissesto;
b)
la decisione che il soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), soddisfa le condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3;
c)
le azioni di risoluzione o le misure nell’ambito della procedura ordinaria di insolvenza che l’autorità di risoluzione considera appropriate per il soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e).
3. Al ricevimento di una notifica a norma del paragrafo 1, l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta, previa consultazione degli altri membri del pertinente collegio di risoluzione, il probabile impatto delle azioni di risoluzione o delle altre misure notificate a norma del paragrafo 2, lettera c), sul gruppo e sui soggetti del gruppo in altri Stati membri e, in particolare, la probabilità che le azioni di risoluzione o le altre misure consentano il soddisfacimento delle condizioni per la risoluzione di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, in relazione ad un soggetto del gruppo in un altro Stato membro.
4. Se l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta che le azioni di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 2, lettera c), non renderebbero probabile il soddisfacimento delle condizioni di cui all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, in relazione a un soggetto del gruppo in un altro Stato membro, l’autorità di risoluzione responsabile del soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), può adottare le azioni di risoluzione o le altre misure da essa notificate.
5. Se l’autorità di risoluzione a livello di gruppo valuta che le azioni di risoluzione o le altre misure notificate a norma del paragrafo 2, lettera c), renderebbero probabile il soddisfacimento delle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, o all’, paragrafo 3, in relazione ad un soggetto del gruppo in un altro Stato membro, propone, dopo la ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, un programma di risoluzione di gruppo entro cinque giorni e lo presenta al collegio di risoluzione. Tale periodo di cinque giorni può essere prorogato con il consenso dell’autorità di risoluzione che ha proceduto alla notifica.
6. In assenza di una valutazione da parte dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo entro cinque giorni, ovvero entro un periodo concordato più esteso, previa ricezione della notifica di cui al paragrafo 1, l’autorità di risoluzione che ha proceduto alla notifica può adottare le azioni di risoluzione o le altre misure notificate dalla stessa.
7. Il programma di risoluzione di gruppo di cui al paragrafo 5:
a)
delinea le azioni di risoluzione che le autorità di risoluzione interessate dovrebbero adottare in relazione all’impresa capogruppo o a determinati soggetti del gruppo per conseguire gli obiettivi della risoluzione e rispettare i principi generali che disciplinano la risoluzione di cui all’;
b)
specifica le modalità di coordinamento delle azioni di risoluzione di cui alla lettera a);
c)
stabilisce un piano di finanziamento che tenga conto del piano di risoluzione di gruppo e dei principi sulla ripartizione delle responsabilità stabiliti in tale piano a norma dell’, paragrafo 2, lettera e).
8. Fatto salvo il paragrafo 9, il programma di risoluzione di gruppo assume la forma di una decisione congiunta dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo e delle autorità di risoluzione responsabili per le imprese figlie oggetto del programma di risoluzione di gruppo.
Su richiesta di un’autorità di risoluzione, l’EIOPA può prestare assistenza alle autorità di risoluzione nel raggiungimento di una decisione congiunta in conformità dell’, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 1094/2010.
9. Un’autorità di risoluzione che è in disaccordo con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo o che ritiene, per motivi di tutela dell’interesse collettivo dei contraenti, dell’economia reale e della stabilità finanziaria, di dover adottare azioni di risoluzione o misure indipendenti diverse da quelle proposte nel programma di risoluzione di gruppo in relazione a un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e):
a)
espone dettagliatamente i motivi del disaccordo o per discostarsi dal programma di risoluzione di gruppo;
b)
notifica all’autorità di risoluzione a livello di gruppo e alle altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo i motivi di cui alla lettera a);
c)
informa l’autorità di risoluzione a livello di gruppo e le altre autorità di risoluzione interessate dal programma di risoluzione di gruppo in merito alle azioni di risoluzione o misure che adotterà.
Nell’esporre i motivi del disaccordo, l’autorità di risoluzione tiene conto dei piani di risoluzione di gruppo, del potenziale impatto delle azioni di risoluzione o misure che adotterà sui contraenti, sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria negli Stati membri interessati e del potenziale effetto di tali azioni di risoluzione o misure su altre parti del gruppo.
10. Le autorità di risoluzione che concordano con il programma di risoluzione di gruppo proposto dall’autorità di risoluzione a livello di gruppo possono giungere a una decisione congiunta su un programma di risoluzione di gruppo riguardante i soggetti del gruppo negli Stati membri di tali autorità di risoluzione senza la partecipazione delle autorità di risoluzione dissenzienti.
11. Le decisioni congiunte di cui ai paragrafi 8 e 10 e le azioni di risoluzione o misure adottate a norma del paragrafo 9 sono riconosciute come definitive e applicate dalle autorità di risoluzione negli Stati membri interessati.
12. Le autorità di risoluzione eseguono tutte le azioni di risoluzione e misure di cui al presente articolo senza indugio e tenendo debitamente conto dell’urgenza della situazione.
13. Laddove non è attuato un programma di risoluzione di gruppo e le autorità di risoluzione avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo, tali autorità di risoluzione cooperano strettamente nel collegio di risoluzione al fine di mettere a punto una strategia di risoluzione coordinata per tutti i soggetti del gruppo in dissesto o a rischio di dissesto.
14. Le autorità di risoluzione che avviano azioni di risoluzione in relazione ad un soggetto del gruppo comunicano periodicamente informazioni esaurienti su tali azioni o misure ai membri del collegio di risoluzione e riferiscono ai medesimi sul loro andamento.
Storico versioni
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