Art. 76

Riconoscimento ed esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi

In vigore dal 27 nov 2024
Riconoscimento ed esecuzione delle procedure di risoluzione di paesi terzi 1.   Il presente articolo si applica in relazione alle procedure di risoluzione di paesi terzi se e finché con il paese terzo non vige un accordo internazionale di cui all’, paragrafo 1. Si applica anche dopo l’entrata in vigore di tale accordo internazionale con il paese terzo interessato, se tale accordo non disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle procedure di risoluzione del paese terzo. 2.   L’autorità di risoluzione interessata decide se riconoscere e dare esecuzione, fatto salvo quanto previsto all’, alle procedure di risoluzione di un paese terzo relative a un’impresa figlia nell’Unione o a una succursale nell’Unione di un’impresa di un paese terzo o a un’impresa madre. La decisione tiene in debita considerazione gli interessi di ciascuno Stato membro in cui opera l’impresa di assicurazione o di riassicurazione o l’impresa madre di un paese terzo, in particolare l’impatto che il riconoscimento e l’applicazione delle procedure di risoluzione di un paese terzo potrebbe avere sulle altre parti del gruppo e sui contraenti, sull’economia reale e sulla stabilità finanziaria in tali Stati membri. 3.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione abbiano almeno la facoltà di: a) esercitare i poteri di risoluzione in relazione: i) alle attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di un’impresa madre di un paese terzo ubicate nel loro Stato membro o disciplinate dal diritto del loro Stato membro; ii) ai diritti o alle passività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo contabilizzati dalla succursale nell’Unione di un’impresa di un paese terzo nel loro Stato membro o disciplinati dal diritto del loro Stato membro ovvero qualora i crediti relativi a tali diritti e passività siano opponibili nel loro Stato membro; b) perfezionare, anche imponendo ad un’altra persona un intervento in tal senso, una cessione di azioni o altri titoli di proprietà in relazione a una impresa figlia nell’Unione stabilita in tale Stato membro; c) esercitare i poteri di cui all’ o 51 in relazione ai diritti delle parti di un contratto con un soggetto di cui al paragrafo 1 del presente articolo, se tali poteri sono necessari ai fini dell’esecuzione della procedura di risoluzione di un paese terzo; e d) rendere non eseguibili i diritti di recesso o anticipazione dei contratti, oppure influire sui diritti contrattuali, di soggetti di cui al paragrafo 2 e di altri soggetti del gruppo, qualora detto diritto derivi da un’azione di risoluzione intrapresa in relazione a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, impresa madre di tali soggetti o altri soggetti del gruppo di un paese terzo, sia da parte di un’autorità di risoluzione di un paese terzo che in conformità degli obblighi legali o regolamentari relativi ai meccanismi di risoluzione in tale paese, posto che gli obblighi sostanziali ai sensi del contratto, compresi gli obblighi di pagamento e di consegna, nonché la costituzione di garanzie reali, continuino a essere adempiti. 4.   Le autorità di risoluzione possono, qualora ciò sia necessario nell’interesse pubblico, adottare azioni di risoluzione nei confronti di un’impresa madre quando l’autorità pertinente del paese terzo stabilisce che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che è un’impresa figlia dell’impresa madre e che è costituita in tale paese terzo soddisfa le condizioni per la risoluzione secondo il diritto del paese terzo in questione. A tal fine gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione siano abilitate a far uso di ogni potere di risoluzione nei confronti di tale impresa madre; si applica inoltre al riguardo l’. 5.   Il riconoscimento e l’esecuzione delle procedure di risoluzione di un paese terzo non pregiudicano eventuali procedure ordinarie di insolvenza a norma del diritto nazionale applicabile, se del caso, conformemente alla presente direttiva.
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