Art. 31
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa
In vigore dal 27 nov 2024
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa
1. Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un’impresa-ponte:
a)
azioni o altri titoli di proprietà emessi da un’impresa soggetta a risoluzione;
b)
tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di un’impresa soggetta a risoluzione.
2. La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione.
Le autorità di risoluzione assumono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni di mercato coerenti con la valutazione effettuata a norma dell’, tenuto conto delle circostanze del caso.
3. Le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell’acquirente, revocare le cessioni eseguite ove giustificato dalle circostanze del caso. L’impresa soggetta a risoluzione o i proprietari originari sono tenuti a riprendere le azioni o altri titoli di proprietà o le attività, i diritti o le passività ceduti.
4. Gli acquirenti sono tenuti a disporre di un’adeguata autorizzazione per l’esercizio dell’attività che acquisiscono al momento della cessione di cui al paragrafo 1. Le autorità di vigilanza provvedono a che una siffatta domanda di autorizzazione sia presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva.
5. In deroga agli articoli da 57 a 62 della direttiva 2009/138/CE, qualora una cessione di azioni o di altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o impedire che l’azione di risoluzione consegua gli obiettivi della risoluzione.
6. Gli Stati membri assicurano che, qualora l’autorità di vigilanza non abbia completato la valutazione di cui al paragrafo 5 entro la data della cessione, si applichino le seguenti disposizioni:
a)
tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato;
b)
nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), i diritti di voto dell’acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà sono sospesi e conferiti esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non ha l’obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall’esercitare tali diritti di voto;
c)
nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’ della direttiva 2009/138/CE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà;
d)
una volta completata la valutazione da parte dell’autorità di vigilanza, quest’ultima comunica tempestivamente per iscritto all’autorità di risoluzione e all’acquirente se approva o, conformemente all’, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente;
e)
se l’autorità di vigilanza approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considerano conferiti interamente all’acquirente non appena l’autorità di risoluzione e l’acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall’autorità di vigilanza;
f)
se l’autorità di vigilanza si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente:
i)
i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi;
ii)
l’autorità di risoluzione può imporre all’acquirente di dismettere tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti;
iii)
se l’acquirente non ottempera alla richiesta di cui al punto ii), l’autorità di vigilanza può, con il consenso dell’autorità di risoluzione, imporre all’acquirente sanzioni e altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’ della direttiva 2009/138/CE.
7. Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2009/138/CE, l’acquirente è considerato una continuazione dell’impresa soggetta a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultima in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti.
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