Art. 31

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

In vigore dal 27 nov 2024
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un’impresa-ponte: a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da un’impresa soggetta a risoluzione; b) tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di un’impresa soggetta a risoluzione. 2.   La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Le autorità di risoluzione assumono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni di mercato coerenti con la valutazione effettuata a norma dell’, tenuto conto delle circostanze del caso. 3.   Le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell’acquirente, revocare le cessioni eseguite ove giustificato dalle circostanze del caso. L’impresa soggetta a risoluzione o i proprietari originari sono tenuti a riprendere le azioni o altri titoli di proprietà o le attività, i diritti o le passività ceduti. 4.   Gli acquirenti sono tenuti a disporre di un’adeguata autorizzazione per l’esercizio dell’attività che acquisiscono al momento della cessione di cui al paragrafo 1. Le autorità di vigilanza provvedono a che una siffatta domanda di autorizzazione sia presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva. 5.   In deroga agli articoli da 57 a 62 della direttiva 2009/138/CE, qualora una cessione di azioni o di altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o impedire che l’azione di risoluzione consegua gli obiettivi della risoluzione. 6.   Gli Stati membri assicurano che, qualora l’autorità di vigilanza non abbia completato la valutazione di cui al paragrafo 5 entro la data della cessione, si applichino le seguenti disposizioni: a) tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato; b) nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), i diritti di voto dell’acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà sono sospesi e conferiti esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non ha l’obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall’esercitare tali diritti di voto; c) nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’ della direttiva 2009/138/CE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà; d) una volta completata la valutazione da parte dell’autorità di vigilanza, quest’ultima comunica tempestivamente per iscritto all’autorità di risoluzione e all’acquirente se approva o, conformemente all’, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente; e) se l’autorità di vigilanza approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considerano conferiti interamente all’acquirente non appena l’autorità di risoluzione e l’acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall’autorità di vigilanza; f) se l’autorità di vigilanza si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente: i) i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi; ii) l’autorità di risoluzione può imporre all’acquirente di dismettere tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti; iii) se l’acquirente non ottempera alla richiesta di cui al punto ii), l’autorità di vigilanza può, con il consenso dell’autorità di risoluzione, imporre all’acquirente sanzioni e altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’ della direttiva 2009/138/CE. 7.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2009/138/CE, l’acquirente è considerato una continuazione dell’impresa soggetta a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultima in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti.
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