Art. 31 · Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

Art. 31

Strumento per la vendita dell’attività d’impresa

In vigore dal 27 nov 2024
Strumento per la vendita dell’attività d’impresa 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano del potere di cedere a un acquirente diverso da un’impresa-ponte: a) azioni o altri titoli di proprietà emessi da un’impresa soggetta a risoluzione; b) tutte le attività, i diritti o le passività, o una parte di essi, di un’impresa soggetta a risoluzione. 2.   La cessione ai sensi del paragrafo 1 è effettuata a condizioni di mercato, tenuto conto delle circostanze, e nel rispetto della disciplina degli aiuti di Stato dell’Unione. Le autorità di risoluzione assumono tutte le iniziative ragionevoli affinché la cessione avvenga a condizioni di mercato coerenti con la valutazione effettuata a norma dell’, tenuto conto delle circostanze del caso. 3.   Le autorità di risoluzione possono, con il consenso dell’acquirente, revocare le cessioni eseguite ove giustificato dalle circostanze del caso. L’impresa soggetta a risoluzione o i proprietari originari sono tenuti a riprendere le azioni o altri titoli di proprietà o le attività, i diritti o le passività ceduti. 4.   Gli acquirenti sono tenuti a disporre di un’adeguata autorizzazione per l’esercizio dell’attività che acquisiscono al momento della cessione di cui al paragrafo 1. Le autorità di vigilanza provvedono a che una siffatta domanda di autorizzazione sia presa in considerazione, congiuntamente alla cessione, in maniera tempestiva. 5.   In deroga agli articoli da 57 a 62 della direttiva 2009/138/CE, qualora una cessione di azioni o di altri titoli di proprietà effettuata in applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa determini l’acquisizione o l’incremento di una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui all’, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, l’autorità di vigilanza di tale impresa di assicurazione o di riassicurazione effettua tempestivamente la valutazione richiesta a norma di tali articoli in modo da non ritardare l’applicazione dello strumento per la vendita dell’attività d’impresa o impedire che l’azione di risoluzione consegua gli obiettivi della risoluzione. 6.   Gli Stati membri assicurano che, qualora l’autorità di vigilanza non abbia completato la valutazione di cui al paragrafo 5 entro la data della cessione, si applichino le seguenti disposizioni: a) tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente ha effetto giuridico immediato; b) nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), i diritti di voto dell’acquirente associati a tali azioni o altri titoli di proprietà sono sospesi e conferiti esclusivamente all’autorità di risoluzione, che non ha l’obbligo di esercitare diritti di voto e non ha alcuna responsabilità di esercitare o astenersi dall’esercitare tali diritti di voto; c) nel corso del periodo di valutazione e di qualsiasi periodo di spossessamento di cui alla lettera f), le sanzioni e le altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’ della direttiva 2009/138/CE non si applicano a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà; d) una volta completata la valutazione da parte dell’autorità di vigilanza, quest’ultima comunica tempestivamente per iscritto all’autorità di risoluzione e all’acquirente se approva o, conformemente all’, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE, si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente; e) se l’autorità di vigilanza approva tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente, i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà si considerano conferiti interamente all’acquirente non appena l’autorità di risoluzione e l’acquirente ricevono tale notifica di approvazione dall’autorità di vigilanza; f) se l’autorità di vigilanza si oppone a tale cessione di azioni o altri titoli di proprietà all’acquirente: i) i diritti di voto associati a tali azioni o altri titoli di proprietà di cui alla lettera b) rimangono pienamente efficaci ed effettivi; ii) l’autorità di risoluzione può imporre all’acquirente di dismettere tali azioni o altri titoli di proprietà entro un periodo di spossessamento stabilito dall’autorità di risoluzione, tenendo conto delle condizioni di mercato vigenti; iii) se l’acquirente non ottempera alla richiesta di cui al punto ii), l’autorità di vigilanza può, con il consenso dell’autorità di risoluzione, imporre all’acquirente sanzioni e altre misure per le violazioni dei requisiti per le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni qualificate di cui all’ della direttiva 2009/138/CE. 7.   Al fine di esercitare il diritto di prestare servizi o di stabilirsi in un altro Stato membro conformemente alla direttiva 2009/138/CE, l’acquirente è considerato una continuazione dell’impresa soggetta a risoluzione e può continuare a esercitare i diritti che erano esercitati da quest’ultima in relazione alle attività, ai diritti o alle passività ceduti.
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