Art. 78

Risoluzione di succursali nell’Unione di imprese di paesi terzi

In vigore dal 27 nov 2024
Risoluzione di succursali nell’Unione di imprese di paesi terzi 1.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione dispongano dei poteri necessari per agire in relazione a una succursale nell’Unione di un’impresa di un paese terzo non soggetta a procedura di risoluzione di un paese terzo ovvero soggetta a procedura di risoluzione di un paese terzo ove si applichi una delle circostanze di cui all’. Gli Stati membri assicurano che l’ si applichi all’esercizio di tali poteri. 2.   Gli Stati membri provvedono a che le autorità di risoluzione possano esercitare i poteri previsti al paragrafo 1 quando reputano necessaria, nell’interesse pubblico, un’azione e purché siano soddisfatte una o più delle condizioni seguenti: a) la succursale nell’Unione di un’impresa di un paese terzo non soddisfa più, o probabilmente non soddisferà più, le condizioni imposte dal diritto nazionale per la sua autorizzazione e l’esercizio dell’attività in tale Stato membro e non vi è la prospettiva che un intervento del settore privato, un’azione di vigilanza ovvero un’azione pertinente di un paese terzo permetterebbe alla succursale di ripristinare il soddisfacimento di tali condizioni ovvero di evitare il dissesto in tempi ragionevoli; b) secondo il parere dell’autorità di risoluzione, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo non è disposta o non è in grado, oppure non sarà probabilmente in grado, di pagare alla scadenza le proprie obbligazioni ai creditori dell’Unione o le obbligazioni create o contabilizzate mediante la succursale, ad esempio i pagamenti ai contraenti o ai beneficiari, e l’autorità di risoluzione ha accertato che in relazione a tale impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo non è stata aperta né sarà aperta nel paese terzo in tempi ragionevoli nessuna procedura di risoluzione o procedura di insolvenza; c) l’autorità pertinente del paese terzo ha avviato una procedura di risoluzione in relazione all’impresa di assicurazione o di riassicurazione del paese terzo, ovvero ha notificato all’autorità di risoluzione l’intenzione di procedere in tal senso. 3.   L’autorità di risoluzione che avvia, in relazione a una succursale nell’Unione di un’impresa di un paese terzo, un’azione autonoma tiene conto degli obiettivi della risoluzione e avvia tale azione nel rispetto dei principi e requisiti seguenti, nella misura in cui sono pertinenti: a) principi stabiliti all’; b) requisiti relativi all’applicazione degli strumenti di risoluzione di cui al titolo III, capo II.
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