Art. 84

Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative

In vigore dal 27 nov 2024
Pubblicazione delle sanzioni amministrative e delle altre misure amministrative 1.   Gli Stati membri provvedono affinché le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza pubblichino sul loro sito internet ufficiale almeno le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative da loro irrogate per violazione delle disposizioni nazionali di recepimento della presente direttiva che non siano state oggetto di impugnazione o qualora il diritto all’impugnazione sia stato esaurito. Tale pubblicazione è effettuata senza indebito ritardo dopo che la persona fisica o giuridica è stata informata della sanzione amministrativa o altra misura amministrativa. La pubblicazione contiene informazioni sulla tipologia e sulla natura della violazione e sull’identità della persona fisica o giuridica cui è irrogata la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa. Qualora gli Stati membri permettano la pubblicazione delle sanzioni amministrative o altre misure amministrative avverso le quali è stata presentata impugnazione, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza pubblicano, senza indebito ritardo, sul proprio sito internet ufficiale le informazioni sullo stato di tale impugnazione e sul relativo esito. 2.   Se l’autorità di risoluzione o l’autorità di vigilanza ritiene che la pubblicazione dell’identità delle persone giuridiche o dell’identità o dei dati personali delle persone fisiche sarebbe sproporzionata a seguito di una valutazione condotta caso per caso sulla proporzionalità della pubblicazione di tali dati, o qualora tale pubblicazione comprometta la stabilità dei mercati finanziari o un’indagine in corso, l’autorità di risoluzione o l’autorità di vigilanza procede in uno dei modi seguenti: a) rinvia la pubblicazione della decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa fino a che non vengano meno le ragioni di tale rinvio; b) pubblica la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa in forma anonima conformemente al diritto nazionale, se la pubblicazione anonima assicura l’effettiva protezione dei dati personali in questione; c) non pubblica la decisione che impone la sanzione amministrativa o altra misura amministrativa qualora l’autorità di risoluzione o l’autorità di vigilanza ritenga che la pubblicazione ai sensi della lettera a) o b) sia insufficiente per garantire: i) che non sia compromessa la stabilità dei mercati finanziari; ii) la proporzionalità della pubblicazione di tali dati rispetto a misure ritenute di natura minore. Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza provvedono a che le informazioni pubblicate ai sensi del presente articolo restino sul proprio sito internet ufficiale per almeno cinque anni. I dati personali contenuti nella pubblicazione sono mantenuti sul sito internet ufficiale dell’autorità di risoluzione o dell’autorità di vigilanza soltanto per il periodo necessario conformemente alle norme applicabili in materia di protezione dei dati.
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