Art. 82

Sanzioni amministrative e altre misure amministrative

In vigore dal 27 nov 2024
Sanzioni amministrative e altre misure amministrative 1.   Fatti salvi i poteri delle autorità di risoluzione e di vigilanza previsti nella presente direttiva e nella direttiva 2009/138/CE e il diritto degli Stati membri di prevedere e irrogare le sanzioni penali, gli Stati membri stabiliscono norme in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative applicabili quando le disposizioni nazionali adottate a recepimento della presente direttiva non sono rispettate, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne l’attuazione. Qualora decidano di non stabilire norme in materia di sanzioni amministrative o altre misure amministrative per violazioni che sono disciplinate dal diritto penale nazionale, gli Stati membri comunicano alla Commissione le pertinenti disposizioni in materia di diritto penale. Le sanzioni amministrative e le altre misure amministrative previste sono effettive, proporzionate e dissuasive. 2.   Gli Stati membri assicurano che, in caso di violazione, possano essere applicate sanzioni amministrative o altre misure amministrative, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, ai membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e alle altre persone fisiche responsabili della violazione ai sensi del diritto nazionale. 3.   I poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative previste dalla presente direttiva sono attribuiti alle autorità di risoluzione o alle autorità di vigilanza a seconda del tipo di violazione. Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza dispongono di tutti i poteri di raccolta di informazioni e di indagine necessari per l’esercizio delle loro rispettive funzioni. Nell’esercizio dei loro poteri di irrogare sanzioni amministrative o altre misure amministrative, le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza cooperano strettamente per assicurare che le sanzioni amministrative o altre misure amministrative producano i risultati voluti e per coordinare la loro azione nei casi transfrontalieri. 4.   Le autorità di risoluzione e le autorità di vigilanza esercitano i loro poteri amministrativi di irrogare sanzioni e altre misure amministrative conformemente alla presente direttiva e al diritto nazionale nelle seguenti modalità: a) direttamente; b) in collaborazione con altre autorità; c) sotto la propria responsabilità con delega ad altre autorità; d) ricorrendo alle autorità giudiziarie competenti. 5.   Gli Stati membri assicurano che le decisioni adottate dalle autorità di risoluzione e dalle autorità di vigilanza a norma del presente titolo siano impugnabili.
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