Art. 86

Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità di vigilanza e delle autorità di risoluzione

In vigore dal 27 nov 2024
Applicazione effettiva delle sanzioni ed esercizio dei poteri di irrogare sanzioni da parte delle autorità di vigilanza e delle autorità di risoluzione Gli Stati membri assicurano che, nello stabilire il tipo di sanzioni amministrative o altre misure amministrative e il tenore delle ammende amministrative, le autorità di vigilanza e le autorità di risoluzione tengano conto di tutte le circostanze pertinenti, tra cui se del caso: a) la gravità e la durata della violazione; b) il grado di responsabilità della persona fisica o giuridica responsabile; c) la capacità finanziaria della persona fisica o giuridica responsabile; d) l’importo dei profitti realizzati o delle perdite evitate dalla persona fisica o giuridica responsabile, nella misura in cui possono essere determinati; e) le perdite a carico di terzi, compresi i contraenti, causate dalla violazione, nella misura in cui possono essere determinate; f) il livello di collaborazione della persona fisica o giuridica responsabile con l’autorità di vigilanza e con l’autorità di risoluzione; g) le violazioni precedenti della persona fisica o giuridica responsabile. Ai fini del primo comma, lettera c), gli indicatori della capacità finanziaria di una persona fisica o giuridica comprendono il fatturato totale della persona giuridica responsabile o il reddito annuo della persona fisica responsabile.
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