Art. 83

Disposizioni specifiche in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative

In vigore dal 27 nov 2024
Disposizioni specifiche in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative 1.   Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno in relazione ai casi seguenti: a) violazione dell’ o 7 per non aver predisposto, mantenuto e aggiornato piani preventivi di risanamento e piani preventivi di risanamento di gruppo; b) violazione dell’ per mancata trasmissione di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione; c) violazione dell’, paragrafo 1, per mancata notifica all’autorità di vigilanza da parte dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), quando tale soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto. 2.   Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue: a) una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, il soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), l’impresa capogruppo o altra persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione; b) un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo; c) un divieto temporaneo, a carico di qualsiasi membro dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell’alta dirigenza del soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di qualsiasi altra persona fisica, che sono ritenuti responsabili, di esercitare funzioni in un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e); d) per le persone giuridiche, ammende amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente; e) per le persone fisiche, ammende amministrative fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l’euro non è la moneta ufficiale, fino al valore corrispondente nella moneta nazionale al 28 gennaio 2025; f) ammende amministrative fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato. Ai fini del primo comma, lettera d), se la persona giuridica è un’impresa figlia di un’impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel bilancio consolidato dell’impresa capogruppo nell’esercizio finanziario precedente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dir:2025:1:oj#art-83

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo