Art. 83
Disposizioni specifiche in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative
In vigore dal 27 nov 2024
Disposizioni specifiche in materia di sanzioni amministrative e altre misure amministrative
1. Gli Stati membri assicurano che le rispettive disposizioni legislative, regolamentari o amministrative prevedano sanzioni amministrative e altre misure amministrative almeno in relazione ai casi seguenti:
a)
violazione dell’ o 7 per non aver predisposto, mantenuto e aggiornato piani preventivi di risanamento e piani preventivi di risanamento di gruppo;
b)
violazione dell’ per mancata trasmissione di tutte le informazioni necessarie per la preparazione dei piani di risoluzione;
c)
violazione dell’, paragrafo 1, per mancata notifica all’autorità di vigilanza da parte dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza di un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), quando tale soggetto è in dissesto o a rischio di dissesto.
2. Gli Stati membri assicurano che, nei casi di cui al paragrafo 1, le sanzioni amministrative e altre misure amministrative che possono essere applicate includano almeno quanto segue:
a)
una dichiarazione pubblica indicante la persona fisica, il soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), l’impresa capogruppo o altra persona giuridica responsabile della violazione e la natura della violazione;
b)
un ordine che impone alla persona fisica o giuridica responsabile di porre termine al comportamento in questione e di astenersi dal ripeterlo;
c)
un divieto temporaneo, a carico di qualsiasi membro dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza o dell’alta dirigenza del soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), o di qualsiasi altra persona fisica, che sono ritenuti responsabili, di esercitare funzioni in un soggetto di cui all’, paragrafo 1, lettere da a) a e);
d)
per le persone giuridiche, ammende amministrative fino al 10 % del fatturato complessivo annuo della persona giuridica nell’esercizio finanziario precedente;
e)
per le persone fisiche, ammende amministrative fino a 5 000 000 di EUR o, negli Stati membri in cui l’euro non è la moneta ufficiale, fino al valore corrispondente nella moneta nazionale al 28 gennaio 2025;
f)
ammende amministrative fino al doppio dell’ammontare del beneficio derivante dalla violazione, qualora tale beneficio possa essere determinato.
Ai fini del primo comma, lettera d), se la persona giuridica è un’impresa figlia di un’impresa madre, il fatturato pertinente è il fatturato complessivo annuo risultante nel bilancio consolidato dell’impresa capogruppo nell’esercizio finanziario precedente.
Storico versioni
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