Art. 90

Modifiche della direttiva 2014/59/UE

In vigore dal 27 nov 2024
Modifiche della direttiva 2014/59/UE La direttiva 2014/59/UE è così modificata: 1) all’, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti: «110) “autorità di risoluzione nel settore assicurativo”: un’autorità di risoluzione quale definita all’, punto 12), della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio (*10); 111) “autorità di vigilanza nel settore assicurativo”: un’autorità di vigilanza come definita all’, punto 10), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*11); 112) “conglomerato finanziario”: un conglomerato finanziario come definito all’, punto 14), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*12); (*10)  Direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2024, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e modifica le direttive 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2007/36/CE, 2014/59/UE e (UE) 2017/1132 e i regolamenti (UE) n. 1094/2010, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 806/2014 e (UE) 2017/1129 (GU L, 2025/1, 8.1.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2025/1/oj)." (*11)  Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1)." (*12)  Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1).»;" 2) all’, paragrafo 3, è aggiunta la seguente lettera: «e) se il gruppo nel suo complesso è un conglomerato finanziario o se un ente all’interno del gruppo ne fa parte, all’autorità di risoluzione nel settore assicurativo e all’autorità di vigilanza nel settore assicurativo interessate.» ; 3) all’ è aggiunto il paragrafo seguente: «3.   Qualora l’ente, l’entità o il gruppo sia un conglomerato finanziario o ne faccia parte, l’autorità di risoluzione o l’autorità di risoluzione a livello di gruppo trasmette i piani di risoluzione o i piani di risoluzione di gruppo anche all’autorità di risoluzione nel settore assicurativo e all’autorità di vigilanza nel settore assicurativo interessate.» ; 4) all’, paragrafo 3, è aggiunta la lettera seguente: «l) se l’ente o l’entità fa parte di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza nel settore assicurativo e le autorità di risoluzione nel settore assicurativo interessate.» ; 5) all’, paragrafo 2, è aggiunta la lettera seguente: «l) se l’ente soggetto a risoluzione fa parte di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza nel settore assicurativo e le autorità di risoluzione nel settore assicurativo interessate.» ; 6) all’, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente: «n) autorità di vigilanza nel settore assicurativo e autorità di risoluzione nel settore assicurativo informate o notificate sulla base del presente capo.» ; 7) all’ è inserito il paragrafo seguente: «3 bis.   Se l’ente, l’entità o il gruppo è un conglomerato finanziario o ne fa parte, le autorità di risoluzione nel settore assicurative interessate sono invitate a partecipare al collegio di risoluzione in qualità di osservatori, a condizione che tali autorità siano soggette a obblighi di riservatezza equivalenti, secondo il parere dell’autorità di risoluzione a livello di gruppo, a quelli stabiliti dall’.».
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